"L’arresto consiste in una privazione temporanea della libertà personale disposto a carico di “chi viene colto nell’atto di commettere il reato” (flagranza propria) o di “chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato prima” (flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). con la finalità di impedire che il reato venga abbia altre conseguenze e assicurare l’autore alla giustizia.
Il fermo (art. 384 c.p.p.) è una privazione della libertà personale che il Pubblico Ministero dispone, anche senza casi di flagranza, quando sono presenti determinati elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, a carico della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, oppure di un delitto sulle armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico."
Fonte e approfondimenti: https://www.diritto.it/le-differenze-tra-arresto-e-fermo/