A rischiare in caso è lui, non tu. La legge italiana riconosce il reato di diffamazione, denunciabile, perseguibile, punibile, se vi sono gli estremi: "La diffamazione consiste nell’offendere la reputazione di un’altra persona quando questa non sia presente. L’offesa, quindi, deve essere comunicata a terze persone, non al diretto interessato, il quale nemmeno deve essere presente. [...] Secondo i giudici, la reputazione [...] è il senso della dignità personale nell’opinione degli altri, la stima diffusa nell’ambiente sociale, l’opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. [...] Secondo i giudici, attribuire falsamente una relazione sentimentale costituisce un’offesa alla reputazione e, quindi, una diffamazione. Anche l’attribuzione di difetti fisici o di un’anomalia sessuale (impotenza), sia essa o no sussistente, costituisce diffamazione. Questo è un punto molto importante: il reato di diffamazione non presuppone la falsità della notizia: la verità o meno del fatto attribuito è irrilevante! Secondo la Corte di Cassazione, comporta una lesione della reputazione anche la notizia, non veritiera, che nei confronti di una persona imputata il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio. Anche le espressioni dubitative possono integrare il delitto di diffamazione, specie nella forma dell’insinuazione: secondo la giurisprudenza, infatti, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase, ciò che conta è la sua capacità di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione."