Questa è molto interessante! No comunque
Allora, innanzitutto il ladro che tenta di scassinare una proprietà altrui commette in ogni caso il reato di violazione di domicilio. Se arriva pure a entrare e rubare commette il reato di furto (che ingloba già anche quello di violazione di domicilio, contemplando una sanzione più alta per entrambi i comportamenti). Quindi intanto risponderà lui di tale/tali reato/i, subendo la relativa condanna con risarcimento del danno al proprietario dell'immobile
Detto questo, poi su un altro piano può porsi la questione se il ladro può chiedere di essere risarcito per eventuali lesioni riportate a causa di qualche cosa di pericoloso o non a norma detenuto in casa e in custodia dal proprietario dell'immobile
Secondo l'articolo 2051 del Codice Civile, ognuno è responsabile per i danni arrecati a terzi per le cose di cui ha la custodia o proprietà. Per esempio possiamo immaginare la colf che cade a terra per una mattonella rotta o rialzata sul pavimento o un lampadario pericolante che le cade in testa, questa può chiedere il risarcimento al proprietario dell'immobile. C'è però l'esonero della responsabilità del proprietario qualora ricorra un caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile, qualcosa di completamente estraneo alla sua sfera
Il caso fortuito può benissimo dipendere dal comportamento del danneggiato. Il proprietario di casa può essere chiamato a prevedere che qualcuno possa battere la testa su uno spigolo o scivolare su qualcosa, ma non può essere chiamato a predire l'arrivo dei ladri e le modalità anche per loro pericolose con cui potrebbero entrare in casa. Può essere tenuto al risarcimento solo in caso di sua volontaria condotta a ferire se non pure ad uccidere il ladro (anzi ne risponderebbe penalmente), ma non nel caso il ladro dovesse farsi accidentalmente male perchè la sua stessa presenza lì rientra nel caso fortuito