Poiché si ha delitto di rapina (o di minaccia) quando l’azione che esegue il fatto sia cosciente e volontaria; quando l’evento dannoso del fatto sia conseguenza della azione cosciente e volontaria; e quando inoltre sia preveduto e voluto come conseguenza d di quella azione (artt. 40, 41, 42, 43, 47 cp). E poiché l’autistico è del tutto incapace di tanta proiezione di sé nel modo esterno (col quale per definizione non ha rapporti, e del quale non ha nozione); è quindi del tutto incapace financo di concepire tale proiezione (per giunta intrisa di elementi statici e dinamici, di fatto e di valore, causali e finali, totalmente ignoti, come tali, all’autistico). Valuto dunque l’agire dell’autorità giudiziaria (quella dei servizi sociali è accessoria) non conforme al diritto vigente ( perché mosso da una idea di reità e di reo, di autore di reato doloso, difforme da esso).