IMBUTTUSSO Ad oggi, per ciò che concerne i creatori di fake news, non esiste in Italia, una normativa ad hoc finalizzata a sanzionare coloro che inventano la notizia falsa e la mettono in circolazione. La circostanza secondo cui le notizie false non siano ancora oggetto di una normativa specifica non implica che le stesse non possano diventare rilevanti laddove utilizzate come strumento tramite il quale integrare le ipotesi di reati più gravi, come: abuso della credulità popolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 661 c.p. ("Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro"); diffamazione aggravata; pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 656 c.p.; procurato allarme presso l’Autorità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 658 c.p.; Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio ai sensi e per gli effetti dell’art. 501 c.p.. Vedi: https://studiolegaleborgiani.it/fake-news-e-social-network-quali-conseguenze-giuridiche/