Dipende dalla specifica accezione attribuita al termine "flessibilità". Ove con esso si intenda la facoltà, riconosciuta in taluni ambiti della Pubblica Amministrazione, di fruire di un margine orario in ingresso pari a un'ora, tale previsione normativa si rivela funzionale a garantire un avvio della giornata lavorativa in condizioni di maggiore distensione e lucidità.
Qualora, per converso, il concetto di flessibilità venga inteso come una costante reperibilità ovvero l'assoggettamento a turnazioni frazionate, la valutazione non può che essere negativa. Un’articolazione oraria interrotta pregiudica la capacità di concentrazione del soggetto, compromettendo il celere ed efficace perseguimento degli obiettivi assegnati; per altro verso, l’eccessivo frazionamento della prestazione potrebbe determinare un aggravio tale da condurre il prestatore d’opera a uno stato di spossatezza psico-fisica, con evidente nocumento per l’efficienza dell’attività svolta.