GiovanniBisceglie "La legge Gasparri che regolamenta i servizi televisivi aveva escluso le televendite dal computo del tetto massimo della pubblicità e questo fatto aveva determinato una espansione senza limiti in molte TV locali dei tempi riservati ai televenditori.
Il consiglio dei ministri ha approvato agli inizi di ottobre 2006 un testo di riforma in cui le televendite tornano ad essere computate nell'ambito dei limiti per la pubblicità.
L'art. 14 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ("Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive") dispone:
«All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti. [...]»
Quindi le televendite non concorrono al computo dei limiti di affollamento pubblicitario, tuttavia imponendo una durata minima di 15 minuti, è chiaro che molti operatori del settore, non esclusivamente dedicati alle televendite, faranno opportuni ragionamenti sull'uso di ben 15 minuti di "prezioso" palinsesto per una sola televendita." (Fonte)