Durante il rogito immobiliare non possono mancare le parti contraenti, ovvero chi vende l’immobile e chi ha scelto di acquistarlo. Solo in presenza di entrambi, o di procuratori che ne sostituiscano ufficialmente la presenza, è possibile procedere all’atto
Se le parti hanno scelto di rivolgersi ad una agenzia immobiliare o un mediatore, potrà (non è obbligatorio) essere presente anche l’agente, il mediatore o il consulente professionista. Della loro presenza, si deve far menzione nel contratto di rogito. Le somme percepite dall’agenzia immobiliare o mediatore a titolo di provvigione, verranno indicate nell’atto notarile
Il notaio può scegliere inoltre di far presenziare testimoni, scelti tra i propri collaboratori o scelti dalle parti contraenti come accompagnatori. Anche della loro presenza deve essere fatta menzione nell’atto
Può accadere che le parti contraenti si avvalgano di consulenze legali da parte di avvocati per eventuali controversie. Gli avvocati possono presenziare il giorno dell’atto, ma senza divenire parte della stipula del rogito e senza doverlo sottoscrivere. [Fonte]