La tanto amata Agenzia delle Entrate può emettere un atto, detto avviso di accertamento, con lo scopo di effettuare controlli e verifiche ai contribuenti: liberi professionisti o spesso, imprenditori, aziende. La questione è molto complessa e articolata, ho letto di recente un Best Seller Gestisci E Risolvi Con Agenzia Delle Entrate - Per Imprenditori.
Il libro è molto interessante e offre spunti effettivamente utili, per sapere quale strategia adottare nel caso ci si trovi in queste situazioni. In un'unica risposta sarebbe impossibile essere esaustivi sul tema, riporto i punti principali e qualche esempio pratico (si preannuncia una discussione abbastanza lunga).
- invito a comparire: se presente, può precedere la notifica dell'avviso di accertamento fiscale (approfondimento); generalmente è dovuto ad apparenti incongruenze fra la dichiarazione dei redditi presentata e varie detrazioni, spese. Si tratta di una convocazione del Fisco per anticipare ciò che verrà dopo, l'avviso di accertamento! Diciamo subito che restare passivi è la cosa peggiore da fare, qualunque sia la scelta (accettare un accordo o affrontare il contenzioso, poi lo vediamo più in dettaglio) è bene attivarsi per la propria strategia difensiva
- come minimo si può sempre "patteggiare" per al riduzione della richiesta al 30% (ovvero se ti vengono contestati 30.000 euro, tu accetti subito di pagare, pagherai 10.000 euro e non 30.000!)
- con l'aiuto di un professionista puoi riuscire a convincere l'Agenzia delle Entrate a rinunciare all'emissione dell'avviso di accertamento (facendo leva su difficoltà e varie questioni più tecniche)
- avviso di accertamento: dopo un tempo minimo di 60 giorni, che dev'essere rispettato pena illegittimità dell'atto, può arrivare questo famoso avviso; dopodiché il contributente ha tempo 60 giorni per prendere una decisione (pagare, oppure opporsi e andare avanti); i 60 giorni decorrono da quando l'avviso viene notificato ovvero da quando il contribuente è stato informato. Prima di procedere, in questi 60 giorni è bene verificare in dettaglio l'avviso di accertamento, infatti: se compaiono errori, i cosiddetti "vizi", l'avviso di accertamento non è valido legalmente e viene completamente annullato! Ovvero se scopri un errore di vario genere, l'avviso che ti chiedeva di pagare tot migliaia di euro, viene stracciato e tu hai vinto 🙂 poi vediamo alcuni esempi sui principali "vizi" dell'avviso di accertamento.
- pagamento: l'acquiescenza indica l'accettazione e quindi come detto prima, la riduzione a 1/3 dell'importo da pagare (ribadiamo ancora, se invece resti "passivo" andrai a pagare il 100% e, se entro il tempo termine per il pagamento non hai provveduto, vai incontro a ulteriori illeciti e le tue proprietà possono essere confiscate); ancora migliore ma un po' più articolato è l'accertamento con adesione (a differenza dell'acquiescienza, in cui si dice "ok accetto tutto", qui è una specie di negoziazione fra Amministrazione Finanziaria e il contribuente, meglio se affiancato da un professionista): in questo caso le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. In ogni caso anche se si accetta di pagare, il pagamento può essere rateizzato: massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, sotto i 50.000 euro, altrimenti si può arrivare fino a 16 rate se l'importo da pagare supera i 50.000 euro (si considerano comunque anche gli interessi che maturano con il tempo)
Prestare attenzione anche alle movimentazioni sui conti correnti, non giustificate da fatture (è un classico "magheggio" e può infatti essere contestato); anche costi enormi rispetto ai ricavi, uno si chiede "perché?", quindi lascia il dubbio che ci sia attività in nero.
Vediamo ora esempi pratici di "vizi" dell'avviso di accertamento: ovvero se troviamo questi errori, conviene procedere presentando ricorso e il giudice deve considerarlo illegittimo.
- difetto di competenza: Se l'avviso di accertamento viene notificato da un ufficio territorialmente non competente (per le "persone non fisiche" si guarda il comune della sede legale o in mancanza, la sede amministrativa, in mancanza si cerca il comune in cui viene esercitata prevalentemente l'attività), facendo ricorso viene dichiarata l'illegittimità dell'atto
- difetto di sottoscrizione: firma di un funzionario senza quello specifico potere (conviene fare la verifica tramite organigramma nel sito dell'Agenzia delle Entrate, la sede di riferimento): deve essere il capo dell'ufficio territorialmente competente (o delega con atto corretto) altrimenti l'atto è illegittimo
- difetto di motivazione: questo è bello, essendo anche soggettivo e interpretabile (qui una negoziazione può essere di aiuto, vedi la differenza fra la semplice acquiescienza e accertamento con adesione!); dev'esserci motivazione esaustiva dell'atto, altrimenti nega il diritto al contribuente di potersi difendere e quindi può presentare ricorso ottenendo l'annullamento dell'atto (pensandoci bene, è pazzesco ed è anche piuttosto interpretabile, soggettivo!)
- intestazioni sbagliate: se l'avviso viene intestato ad una persona deceduta (ok, e se il vice titolare nel frattempo ammazza il titolare? 😁 Questo non è contemplato...) o società che è già stata cancellata dal registro delle imprese quindi inesistente, è un errore talmente grave che l'avviso di accertamento viene subito stracciato senza neanche necessità di procedere
- tempi non rispettati: ovviamente se i tempi minimi non sono rispettati (60 giorni per consentire al contribuente di attuare la propria strategia difensiva), si ha "vizio di notifica", in questo caso si deve procedere per ottenere l'illegittimità dell'atto
Spero che sia utile e interessante 🙂 la cosa importante, fatta questa panoramica, è la seguente:
- restare passivi, lasciamolo fare a qualcun altro
- nei 60 giorni di tempo, contattate subito un professionista, su Netflix ci staremo un'altra volta, quindi meglio non arrivare proprio all'ultimo giorno a fare le cose (da che pulpito 🫢 )
- capirci qualcosa e poi essere affiancati da un professionista, ci può quindi aiutare a scegliere la strategia più conveniente: ricordiamo che nella peggiore delle ipotesi andremo a pagare 1/3 delle sanzioni indicate, con la possibilità di rateizzare nel tempo il pagamento!